Il Tar Piemonte smonta l'idea che un sistema di accumulo vicino a una cabina di trasformazione vada giudicato come se sorgesse in un paesaggio intatto. Con la sentenza n. 1910/2026, pubblicata il 29 settembre 2026, i giudici annullano il parere negativo della Soprintendenza di Biella su due BESS da 5 MW a Mongrando e fissano un principio destinato a pesare sull'intero settore: la base di valutazione è lo stato reale dei luoghi, non un sito incontaminato ipotetico.
Lo stato reale dei luoghi è la base della valutazione
Il progetto ricade in area vincolata, ma dista 94 metri dal perimetro di una stazione di trasformazione che sorge appena fuori dall'area protetta. Il collegio qualifica quella cabina primaria come "infrastruttura energetica ad elevato contenuto tecnologico", parte del ciclo industriale dell'energia, e ne deduce che l'intorno è almeno parzialmente compromesso dal punto di vista ambientale.
La Soprintendenza aveva respinto le osservazioni della società con valutazioni "improntate a criteri formalistici e nominalistici", riassunte dal Tar nella formula "la cabina sta fuori dall'area tutelata e l'area in esame sta dentro". L'impatto degli accumulatori è stato così misurato rispetto a "un idealmente tratteggiato e inesistente sito incontaminato", anziché a un territorio "ai margini di un'area tutelata, inserito in un contesto già pesantemente inciso dall'intervento antropico".
Idoneità ex lege e vincolo paesaggistico convergono
Qui sta il passaggio più delicato per il settore. L'idoneità ex lege delle aree vicine a impianti industriali si applica soltanto al fotovoltaico — articolo 20, comma 8, lettera c-ter, numero 2, del d.lgs. 199/2021 — ma, osservano i giudici, "presuppone, comunque, una implicita considerazione delle relative superfici agricole come almeno parzialmente compromesse dal punto di vista ambientale".
Le due testate che hanno seguito il caso divergono proprio su questo punto: pv magazine Italia insiste sul fatto che l'idoneità ex lege resta limitata al fotovoltaico, mentre QualEnergia inquadra la pronuncia come un chiarimento sulle aree in cui idoneità e tutela paesaggistica "convergono". Il dispositivo apre di fatto alla seconda lettura: il vincolo paesaggistico non può ignorare la disciplina delle aree idonee quando i perimetri si sovrappongono.
Il decreto 178/2025 e l'assimilazione degli accumuli
Il Tar richiama anche il d.lgs. 178/2025, che equipara i progetti BESS agli impianti da fonti rinnovabili a fini autorizzativi. La norma non si applica direttamente al caso, ma fornisce "utili indicazioni ermeneutiche e di principio": un percorso di assimilazione che la giurisprudenza amministrativa comincia a riconoscere.
La cronologia della procedura semplificata ambientale (PAS) avviata da Sunprime Agira spiega perché il parere è caduto:
- novembre 2025: avvio della PAS
- 23 aprile 2026: primo parere negativo della Soprintendenza di Biella
- 29 giugno 2026: riconferma del parere negativo, senza esaminare nel dettaglio la relazione con le mitigazioni rimodulate
- 29 settembre 2026: pubblicazione della sentenza n. 1910/2026
Cosa cambia per chi sviluppa accumuli
Tra il primo parere e la riconferma passano 67 giorni; tra la riconferma e la sentenza, 92 giorni, esattamente tre mesi. I due impianti in discussione sommano 10 MW complessivi: la vicinanza alla cabina primaria diventa un argomento tecnico da costruire nella documentazione, non un dettaglio.
La PAS resta pendente e la Soprintendenza dovrà pronunciarsi di nuovo, esaminando le integrazioni progettuali che il parere del 29 giugno aveva ignorato. Per gli operatori la lezione è procedurale: chi valuta dovrà motivare sullo stato dei luoghi, e un'area già incisa da infrastrutture elettriche non potrà più essere trattata come un paesaggio da cartolina.