Con l'approvazione all'unanimità del disegno di legge n. 88 il 29 settembre 2026, la Liguria chiude il capitolo sulle aree idonee alle rinnovabili e sceglie un modello a quota: il fotovoltaico su terreno agricolo è ammesso solo entro il limite massimo dello 0,8% della superficie agricola utilizzata, verificato in modo cumulativo a livello regionale. Il resto della mappa si appoggia a porti, strade, cave in esercizio e perimetri di crisi industriale, mentre per l'eolico la decisione sulle aree non idonee slitta di almeno 180 giorni. Per chi sviluppa impianti in regione cambia il modo di pianificare la pipeline, non solo la scelta dei singoli siti.
Fotovoltaico: 0,8% di SAU, cave e aree di crisi industriale
La legge individua per il fotovoltaico quattro famiglie di superfici idonee, cioè soggette a un iter accelerato e agevolato:
- aree agricole entro il limite massimo dello 0,8% della SAU;
- perimetri delle aree di crisi industriale complessa;
- cave in esercizio;
- zone logistiche semplificate.
Le ultime tre categorie valgono anche per i sistemi di accumulo. La scelta segnala una direzione precisa: la capacità fotovoltaica che la Regione considera compatibile con il proprio territorio passa prima dal riuso di siti produttivi, estrattivi e logistici, e solo residualmente dal suolo agricolo, contingentato.
Porti, strade e suoli consumati: le aree valide per ogni fonte
Per ogni tipologia di fonte rinnovabile e per lo storage la legge considera idonee anche:
- le aree portuali, esclusi i porti turistici;
- le aree di pertinenza delle strade extraurbane principali, fino a una distanza massima di 300 metri;
- i suoli consumati cartografati dall'Atlante Ispra e impermeabilizzati al momento della proposta progettuale, con esclusione delle biomasse;
- le aree prive di vincoli ambientali entro 300 metri dai punti di connessione alla rete elettrica.
I due riferimenti ai 300 metri non hanno lo stesso peso sulla mappa ligure: la fascia stradale è lineare e attraversa tutto il territorio, mentre il raggio dalle connessioni concentra l'idoneità dove la rete esiste già. Per un operatore, la seconda condizione decide la bancabilità di un progetto più della prima, perché la connessione resta il collo di bottiglia tipico delle installazioni in una regione stretta tra mare e crinali.
Il tetto dello 0,8% è un budget regionale, non una soglia di progetto
Le proposte di impianti su SAU devono essere comunicate tempestivamente dall'ente ricevente alla Regione, che verifica il raggiungimento del limite dello 0,8%. Il meccanismo è cumulativo: la quota non si misura sul singolo progetto ma sul totale regionale già occupato. La Regione effettuerà un monitoraggio semestrale quantitativo della potenza installata, autorizzata o assentita per ciascun territorio provinciale nell'anno precedente, tramite lo sportello unico per le energie rinnovabili (Suer); a questo si affianca un tavolo tecnico permanente, coordinato dalla struttura regionale competente in materia di energia, che si riunisce almeno due volte l'anno.
Sul fronte dell'accettabilità, la Regione promuoverà con i proponenti e i Comuni interessati misure di ritorno per le comunità locali dove sono installati impianti di potenza non inferiore a 1 MW. Per gli impianti fotovoltaici di grande taglia, individuati dal testo nei progetti superiori a 10 MW, il proponente deve presentare l'iniziativa alle amministrazioni comunali coinvolte almeno 90 giorni prima del deposito dell'istanza di autorizzazione unica.
Eolico: le aree non idonee arrivano dopo, entro 180 giorni
La legge non contiene la mappa delle aree non idonee all'eolico: entro 180 giorni dall'entrata in vigore, la Giunta regionale dovrà approvare una proposta da sottoporre al Consiglio. Contando i 180 giorni dal 29 settembre 2026 — data di approvazione del provvedimento — la scadenza indicativa cade intorno alla fine di marzo 2027. Fino a quel momento restano salve, nei limiti della compatibilità con le norme vigenti, le aree non idonee individuate dalla deliberazione regionale del 2009.
Lo rileva l'analisi di Uomini Liberi, che segnala anche un cambio di quadro rispetto al "pacchetto energia" presentato dalla Regione nel novembre 2025: allora si annunciavano come non idonee le aree vincolate, i siti Natura 2000, le aree naturali protette e i parchi, le zone a elevato rischio di frana o idraulico e i siti Unesco; il testo approvato rimanda la proposta sulle aree non idonee eoliche a un provvedimento successivo. Le tutele ambientali e paesaggistiche continuano a operare, ma il quadro è cambiato.
PEAR, Piano dell'aria e VAS: l'impalcatura della politica energetica ligure
Nella stessa seduta il Consiglio ha approvato anche l'aggiornamento del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria, che prepara il territorio agli standard europei con una tappa intermedia nel 2028 e l'obiettivo fissato al 2030. L'assessore regionale all'Ambiente e all'Energia Paolo Ripamonti ha inquadrato la legge come "l'ultimo tassello delle attività legate all'energia", dopo il Piano Energetico Ambientale Regionale e in parallelo all'iter della Valutazione ambientale strategica del Piano di accelerazione.
Cosa cambia per chi sviluppa impianti in Liguria
Due soglie di "grande taglia" convivono nello stesso impianto normativo: il fotovoltaico è grande a 10 MW, ai fini dell'informativa anticipata ai Comuni, mentre per l'eolico la grande taglia — quella che abilita i Comuni a definire ulteriori aree idonee nel proprio territorio, informando la Regione entro dieci giorni — scatta oltre 1 MW. Tradotto in pratica: sul fotovoltaico la partita si gioca sul tetto cumulativo di SAU e sulla vicinanza alle connessioni; sull'eolico si gioca su un doppio binario, regionale e comunale, che resta aperto almeno fino alla primavera 2027.
Un secondo elemento pesa sulla pianificazione: sempre secondo l'analisi di Uomini Liberi, il provvedimento di autorizzazione unica "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale" e può comportare deroghe agli atti di pianificazione territoriale regionali. È il punto in cui l'obiettivo di accelerazione si misura davvero con il governo del territorio: per chi investe significa tempi più prevedibili in fase autorizzativa, ma anche un rischio politico più alto a livello locale.