Con la sentenza n. 127 depositata il 16 luglio 2026, la Corte costituzionale ha chiuso il fronte giudiziario più caldo per il settore fotovoltaico italiano. Il divieto di installare impianti con moduli a terra nelle aree classificate agricole non viola la Costituzione. La decisione consolida l'articolo 5 del decreto Agricoltura (dl n. 63/2024) e l'articolo 2 del dlgs n. 190/2024, respingendo tutte le questioni sollevate dal TAR Lazio con quattro sentenze non definitive del 13 maggio 2025.
Per il mercato delle rinnovabili la sentenza ridisegna la geografia dello sviluppo: sposta il baricentro degli investimenti dalle campagne ai tetti industriali, alle aree degradate e all'agrivoltaico sopraelevato. Non blocca la transizione, ma la incanala su binari precisi.
Il bilanciamento che la Corte ha ritenuto "non irragionevole"
Il TAR Lazio aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3, 9, 11 e 117 della Costituzione, anche in relazione alla direttiva europea 2018/2001 sulla promozione delle rinnovabili e al regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia. La tesi del giudice amministrativo era netta: sottrarre allo sviluppo fotovoltaico una porzione così ampia del territorio nazionale rischia di compromettere gli obiettivi europei di decarbonizzazione.
La Consulta ha ribaltato questa lettura. Secondo la Corte, il legislatore ha realizzato "un bilanciamento non manifestamente irragionevole" tra due interessi entrambi coperti da protezione costituzionale: da un lato la transizione ecologica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dall'altro la salvaguardia del paesaggio agricolo, del suolo, delle colture e della biodiversità.
Il punto centrale, per chi opera nel settore, è che la Corte non ha ritenuto dimostrato che le limitazioni introdotte siano tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi europei. In altre parole, lo sviluppo del fotovoltaico italiano può raggiungere i target anche senza sacrificare i terreni agricoli.
Cosa è vietato e cosa resta possibile
La sentenza chiarisce il perimetro del divieto in modo più netto di quanto avesse fatto il testo normativo. Il divieto non colpisce qualsiasi impianto solare in area agricola, ma soltanto gli impianti con moduli collocati a terra. Restano consentiti gli impianti agrivoltaici con moduli sopraelevati, progettati per preservare "la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione".
La Corte ha riconosciuto l'assenza di una definizione legislativa puntuale di "moduli collocati a terra", ma ha risolto il problema interpretativo ancorandolo alla finalità della disciplina: "limitare il consumo di suolo agricolo e salvaguardare la continuità delle attività colturali e pastorali". Un chiarimento rafforzato dal dl n. 175/2025, che ha definito gli impianti agrivoltaici come sistemi con moduli sopraelevati rispetto al terreno.
Tre conseguenze operative per gli operatori:
- I progetti agrivoltaici sopraelevati restano percorribili e ora hanno una legittimazione rafforzata dalla pronuncia costituzionale
- Gli impianti tradizionali a terra in area agricola sono bloccati, salvo che rientrino nelle deroghe dell'articolo 20 del dlgs n. 199/2021
- La classificazione urbanistica resta il criterio decisivo: un terreno incolto o temporaneamente abbandonato ma classificato come agricolo dagli strumenti urbanistici è soggetto al divieto
Il nodo irrisolto: l'incertezza applicativa
Nonostante la sentenza sia netta nell'impianto, restano dubbi interpretativi che peseranno sull'operatività del settore. La definizione di "moduli collocati a terra" continua a non avere un perimetro legislativo esatto, e la precisazione della Corte — ancorata alla finalità di tutela del suolo — lascia margini di discrezionalità in fase autorizzativa.
Per sviluppatori e investitori, questo si traduce in un rischio concreto: progetti al confine tra fotovoltaico tradizionale e agrivoltaico potrebbero incontrare valutazioni difformi a seconda dell'amministrazione competente, generando contenzioso e allungando i tempi. L'assenza di una griglia tecnica univoca (altezza minima dei moduli, distanza dal suolo, percentuale di superficie coperta) resta una criticità che la sentenza non risolve.
Rinnovabili e suolo agricolo: un conflitto che riorienta il mercato
La sentenza n. 127/2026 segna un punto di svolta per l'industria fotovoltaica italiana. Negli ultimi due anni, mentre i prezzi dei moduli restavano compressi dall'eccesso di offerta e la tecnologia avanzava con moduli sempre più efficienti, lo sviluppo utility-scale in area agricola era già in fase di rallentamento. La Consulta ora lo congela per via normativa.
Il dato strutturale è che il legislatore, con l'avallo della Corte, sta orientando lo sviluppo fotovoltaico verso superfici già compromesse e soluzioni ibride. Per gli operatori, la partita si sposta su due fronti: la capacità di strutturare progetti agrivoltaici tecnicamente solidi e la velocità nell'identificare aree non agricole dove concentrare gli investimenti utility-scale. Chi ha pipeline di progetti a terra in area agricola dovrà ricalibrarla o affrontare il rischio rigetto.
La protezione del suolo agricolo non è più negoziabile. La transizione energetica dovrà dimostrare di poter avanzare senza consumare la terra che produce cibo.
