Una sentenza pubblicata il 15 giugno 2026 dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano stabilisce un principio che pesa ben oltre i confini altoatesini: le restrizioni territoriali agli impianti rinnovabili devono poggiare su un'istruttoria tecnica rigorosa e verificabile, non su soglie fissate in modo aprioristico. Con la pronuncia n. 131/2026, il TRGA ha annullato i criteri del Decreto del Presidente della Provincia n. 18/2025 che consentivano l'agrivoltaico solo sui terreni agricoli entro 75 metri sopra la quota dei fiumi Adige e Isarco e con pendenza non superiore al 10%.
I due criteri cumulativi che escludevano quasi tutto il territorio
I requisiti di quota e pendenza erano cumulativi: chi possedeva terreni agricoli al di fuori di uno solo dei due parametri era escluso a priori dall'installazione di impianti agrivoltaici. Il ricorrente, un proprietario di terreni nel Comune catastale di Lazfons, aveva impugnato la norma contestando una preclusione quasi generalizzata, in contrasto con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
La Provincia aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso in assenza di un diniego su un progetto concreto. Il TRGA ha respinto l'eccezione: criteri oggettivi e vincolanti producono una lesione diretta e immediata perché conformano definitivamente il diritto d'uso del suolo agricolo.
Il difetto di istruttoria: nessuno studio tecnico trovato in atti
Il cuore della sentenza è il difetto di istruttoria. La Provincia aveva sostenuto che i limiti rispondessero a esigenze di tutela paesaggistica e a studi tecnici. Il collegio non ha trovato traccia di quegli studi negli atti del procedimento né nei documenti prodotti in giudizio.
Il TRGA ha chiarito che la discrezionalità tecnica non può mai tradursi in arbitrio: ogni limitazione all'installazione di impianti rinnovabili deve essere sorretta da una giustificazione proporzionata e verificabile. La sentenza sottolinea anche l'arbitrarietà delle soglie scelte: non è chiaro per quale ragione tecnica il confine sia stato fissato a 75 metri sopra la quota dei soli Adige e Isarco — con esclusione di tutti gli altri corsi d'acqua provinciali — e al 10% di pendenza, e non a valori diversi.
Il precedente per il settore FER nazionale
La pronuncia si inserisce in un filone già consolidato nel contenzioso sulle fonti rinnovabili: gli enti territoriali possono introdurre criteri localizzativi, ma non divieti sostanziali privi di base tecnica. Il principio ribadito dal TRGA — ogni vincolo deve essere specifico, documentato e proporzionato — è applicabile a qualsiasi regolamento regionale o provinciale che limiti le installazioni FER.
Per gli operatori del settore agrivoltaico che fronteggiano esclusioni territoriali analoghe altrove in Italia, la sentenza n. 131/2026 offre uno strumento giuridico diretto: è sufficiente che l'amministrazione non abbia prodotto studi tecnici a supporto perché il vincolo diventi vulnerabile in sede giudiziaria. La sentenza ribadisce che le amministrazioni che limitano le rinnovabili devono documentare le proprie scelte tecniche — chi non lo fa si espone al rischio concreto di vederle annullate.
Fonti
- Agrivoltaico, Tribunale di Bolzano annulla i limiti provinciali su quota e pendenza dei terreni agricoli – pv magazine Italia
- Tar Bolzano: "arbitrari" i criteri che limitano agrivoltaico – QualEnergia