Un decreto costruito per carburanti e trivellazioni è diventato, nel passaggio al Senato, un pezzo di normativa sulle rinnovabili. Il 15 ottobre l'Aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge di conversione del DL 157/2026 con modifiche che ammettono gli impianti Fer nelle buffer zone dei siti Unesco, chiedono ad Arera di ridurre i contributi di connessione e allargano i poteri sostitutivi dello Stato sulle estrazioni di idrocarburi. Il testo passa ora alla Camera, con conversione da chiudere entro il 9 novembre 2026.
Buffer zone Unesco: si apre agli Allegati B e C, senza le scorciatoie
La modifica più rilevante per il settore elettrico consente nelle zone di protezione Unesco anche gli interventi degli Allegati B e C del Testo unico Fer (Dlgs 190/2024), oggi esclusi perché soggetti a procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica. L'apertura arriva dall'emendamento 2.0.18 (testo 2) dei senatori Pd Nicola Irto e Daniele Manca, approvato il 13 ottobre in Commissione Ambiente e confermato in Aula.
Condizione: l'impianto deve ricadere interamente nella buffer zone, che deve avere le caratteristiche di un'area idonea ai sensi dell'articolo 11-bis, commi 1 e 3. Il testo esclude però l'applicazione dell'articolo 11-quater, cioè il parere paesaggistico obbligatorio ma non vincolante e la riduzione di un terzo dei termini per l'autorizzazione unica. Cambia la possibilità di realizzare l'impianto, non la velocità dell'istruttoria.
Connessioni: la quota potenza scende, il resto si rimodula
Arera dovrà ridurre i contributi a titolo di quota potenza — la parte del corrispettivo di allacciamento calcolata sui kW richiesti — rimodulando gli altri contributi, per favorire l'elettrificazione dei consumi e gli obiettivi del Piano nazionale energia e clima. L'emendamento 2.0.3 (testo 3) di Claudio Fazzone (FI), presidente della Commissione Ambiente, è passato dopo una riformulazione chiesta dalla Commissione Bilancio, che aveva dato parere contrario per ragioni di copertura finanziaria.
Il vincolo è esplicito: nessun incremento degli oneri generali di sistema per gli utenti finali. Ed è qui il punto per chi opera sulla rete: non è un taglio del costo totale della connessione, ma una redistribuzione, perché il gettito complessivo riconosciuto ai distributori resta fermo e la rimodulazione coinvolge anche la quota distanza.
Sul piano dei numeri, in bassa tensione la quota potenza vale in media tra 61 e 78 €/kW a seconda del distributore. Per le forniture fino a 30 kW con limitatore, la potenza disponibile è il 10% in più di quella richiesta, cioè 3 kW su 30: un passaggio da 3 a 6 kW comporta 3 kW aggiuntivi, che alla quota attuale valgono tra 183 e 234 euro (3 × 61-78), prima della riduzione che Arera dovrà disegnare.
Aree idonee: i criteri regionali non possono ritagliarle
Il secondo fronte rinnovabili tocca l'articolo 11-bis, comma 4, del Dlgs 25 novembre 2024, n. 190. L'inciso introdotto — "ferma restando l'idoneità delle aree di cui al comma 1" — impedisce che criteri e limiti regionali sulle ulteriori aree di competenza rimettano in discussione o restringano lo status di area idonea già riconosciuto ai siti a forte vocazione industriale o infrastrutturale. Il baricentro della pianificazione si sposta verso il quadro nazionale.
Idrocarburi e biogas: tempi dello Stato e nuova materia prima
Sulle estrazioni, l'articolo 2 prevede che, se la Regione non si pronuncia entro 45 giorni, il Presidente del Consiglio — su proposta del Mase — assegni un termine aggiuntivo non superiore a 60 giorni, ridotto a 30 in una fattispecie specifica. In caso di ulteriore inerzia il Consiglio dei ministri può nominare un commissario ad acta: l'inerzia regionale può protrarsi fino a 105 giorni (45+60), 75 nella fattispecie ridotta. L'emendamento 2.23 (testo 2) estende i poteri del commissario a ogni atto endoprocedimentale, pareri e nulla osta compresi.
Sul biogas, l'articolo 1-bis modifica l'articolo 1-decies del DL 63/2026 e amplia i residui ammessi alla digestione anaerobica: oltre a quelli dell'industria agroalimentare, anche i residui della trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli destinata a biocombustibili, biomolecole e biomateriali. Le condizioni:
- caratteristiche qualitative equivalenti a quelle dei residui già ammessi;
- assenza di sostanze chimiche pericolose ai sensi del regolamento Reach, senza rilascio nel processo;
- documentazione fornita dal produttore al gestore dell'impianto;
- rispetto dei valori limite sul digestato.
"Superare queste limitazioni significa valorizzare maggiormente le risorse disponibili, promuovere l'economia circolare e sostenere la crescita del biogas e del biometano agricolo", ha dichiarato Piero Gattoni, presidente del Consorzio italiano biogas (Cib).
Il segnale per il sistema energia
Due fotogrammi dello stesso giorno raccontano anche l'iter. Rinnovabili.it, in un articolo del 15 ottobre, descriveva il decreto ancora in esame in 8a Commissione del Senato in sede referente; QualEnergia riporta il via libera dell'Aula nella stessa data. Non è una contraddizione sui contenuti, ma la distanza tra la fotografia della commissione e quella dell'Aula.
Letto insieme, il pacchetto manda un messaggio coerente: si allarga la superficie dove gli impianti si possono fare e si rende meno caro il segnale di prezzo sulla potenza, ma si tengono fuori le accelerazioni procedurali. Per chi sviluppa impianti la variabile critica resta il tempo dell'autorizzazione: più mappa, nessuna corsia preferenziale.