Rinnovabili in attività libera: il Suer chiude la mappa con il Modello Unico III

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha adottato il Modello Unico Parte III con il decreto n. 223 del 15 luglio 2026. Da agosto, tutti gli impianti a fonti rinnovabili realizzati in attività libera — fotovoltaico su tetto, agrivoltaico di taglia contenuta, potenziamenti senza ampliamento di area — dovranno essere censiti sulla piattaforma Suer entro cinque giorni dall’entrata in esercizio. Il provvedimento mette ordine in un segmento finora sommerso del parco installato nazionale: per la prima volta il regolatore avrà una fotografia amministrativa completa della generazione distribuita, colmando una lacuna che pesava sul monitoraggio degli obiettivi PNIEC e sulla programmazione delle reti.

L’architettura del nuovo obbligo: cinque giorni per i nuovi impianti, sei mesi per l’esistente

Il Modello Unico Parte III dà attuazione all’articolo 7, comma 10, del D.lgs. 190/2024, il Testo Unico Rinnovabili che ha riordinato le procedure autorizzative su tre livelli: attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica. Il nuovo modello integra le Parti I e II già previste dal DM 297/2022 per i piccoli fotovoltaici in edilizia libera e le estende a tutta la categoria degli impianti senza titolo abilitativo.

La piattaforma Suer — lo Sportello Unico per le Energie Rinnovabili previsto dall’articolo 5 del Testo Unico — renderà disponibile il modulo entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 1° agosto 2026. Da quel momento scatteranno due scadenze distinte:

  • Nuovi impianti: trasmissione telematica entro 5 giorni dall’entrata in esercizio, a cura del proponente o dell’installatore delegato.
  • Impianti già in esercizio: un regime transitorio concede 6 mesi per regolarizzare la posizione.

L’intesa in Conferenza Unificata era arrivata il 7 luglio 2026 con osservazioni dei territori, tra cui alcune precisazioni sull’agrivoltaico, e ha sbloccato una milestone del PNRR legata alla semplificazione delle procedure autorizzative per le rinnovabili.

Tetti italiani con pannelli fotovoltaici collegati da linee di rete digitali, mappatura del solare distribuito per la piattaforma Suer
Il nuovo obbligo di censimento degli impianti fotovoltaici su Suer darà al regolatore la mappa completa della generazione distribuita italiana.

Quali impianti finiscono sotto la lente del Suer

Le soglie che definiscono l’attività libera sono stabilite dal Testo Unico e coprono una fetta ampia della potenza installabile senza passare da autorizzazioni preventive. Ecco le principali categorie:

  • Impianti fotovoltaici fino a 12 MW integrati su coperture di edifici esistenti (o fino a 1 MW se a terra in adiacenza, fuori dai centri storici).
  • Impianti a terra fino a 5 MW in aree industriali, discariche chiuse o cave esaurite.
  • Impianti per autoconsumo di strutture turistiche o termali fino a 10 MW (1 MW se a terra).
  • Agrivoltaico fino a 5 MW, compatibile con l’attività agricola.
  • Modifiche, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti che non ampliano l’area di progetto.

Questo perimetro include la quota più dinamica delle installazioni degli ultimi anni: il fotovoltaico diffuso su capannoni, aziende agricole e siti produttivi che finora sfuggiva a qualsiasi censimento centralizzato.

Perché un dato aggregato serve al sistema elettrico

La disponibilità di informazioni omogenee e tempestive sugli impianti in attività libera cambia le carte in tavola per chi gestisce la rete. Terna e i distributori locali potranno contare su una mappa aggiornata della generazione distribuita, fondamentale per calibrare gli investimenti sulle infrastrutture e prevenire congestioni in aree ad alta penetrazione rinnovabile. Il GSE, dal canto suo, avrà un quadro più fedele della potenza effettivamente installata, utile per verificare il raggiungimento degli obiettivi PNIEC e per dimensionare i meccanismi di incentivazione.

Il provvedimento segna anche un passaggio culturale per il settore: finora il regime di attività libera era percepito come una corsia amministrativa a costo zero, anche in termini informativi. L’obbligo di notifica — cinque giorni, tutto in via telematica, senza passaggi cartacei — ribalta questa impostazione senza appesantire le procedure. Il Suer diventa così l’unico punto di accesso per tutti i regimi autorizzativi previsti dal Testo Unico FER, completando un’infrastruttura digitale che il legislatore aveva disegnato nel 2024 e che solo ora arriva a copertura piena.

Fonti

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