Incentivi rinnovabili, il Consiglio di Stato fissa un limite ai ricalcoli GSE: più certezza per il sistema-energia

La transizione energetica italiana accelera, ma per attrarre e mantenere gli investimenti servono regole stabili. La sentenza n. 5757/2026 del Consiglio di Stato interviene su un nodo che il settore seguiva con apprensione: fino a quando il GSE può tornare sui propri provvedimenti di incentivazione? La risposta dei giudici è netta: non oltre limiti temporali ragionevoli, e di certo non a tredici anni dall’ammissione alla tariffa senza che siano emersi fatti nuovi o dichiarazioni mendaci. Un pronunciamento che riduce un rischio regolatorio concreto per la prevedibilità dei rendimenti degli impianti già in esercizio.

Il caso concreto riguarda la società Fiusis S.r.l., difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Daniele Chiatante. Il GSE aveva rideterminato in senso peggiorativo gli incentivi a circa tredici anni di distanza dall’ammissione, applicando la revisione anche alle somme già maturate, in seguito al ricalcolo della quota di energia assorbita dai servizi ausiliari dell’impianto.

Nessuna terza via tra decadenza e annullamento d’ufficio

Il collegio ha chiarito un principio destinato a fare giurisprudenza: in materia di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili non esiste un tertium genus – una terza via – rispetto ai due istituti previsti dall’ordinamento, la decadenza (anche parziale) e l’annullamento in autotutela.

Pannelli solari fotovoltaici con un martelletto del giudice, energia rinnovabile e certezza normativa
La sentenza del Consiglio di Stato limita i ricalcoli tardivi del GSE, portando più stabilità agli incentivi per il fotovoltaico.

Ammettere uno strumento ulteriore di rideterminazione degli incentivi, ha scritto il Consiglio di Stato, «significherebbe aggirare le garanzie procedurali e i limiti sostanziali, compresi quelli temporali, stabiliti dal legislatore». Il superamento del limite temporale comporta l’adozione del provvedimento «in assenza di potere in concreto». La sentenza conferma che anche il ricalcolo dei consumi ausiliari deve rispettare le condizioni previste dall’articolo 42 del decreto legislativo 28/2011 e dall’articolo 21-nonies della legge 241/1990, che disciplina l’annullamento d’ufficio.

Cosa cambia per il sistema-energia

La pronuncia delimita il perimetro del potere di verifica del GSE con un criterio chiaro: i controlli sugli impianti incentivati non possono tradursi in una revisione senza limiti temporali di provvedimenti ormai consolidati, specie quando il Gestore disponeva fin dall’origine delle informazioni necessarie per determinare la tariffa. Nel caso Fiusis non erano state contestate dichiarazioni false o comportamenti mendaci, né erano emersi fatti nuovi rispetto ai dati inizialmente comunicati e documentati dalla società. Il GSE ha semplicemente riesaminato a distanza di oltre un decennio elementi che aveva già a disposizione.

Per gli operatori del settore si attenua così un rischio regolatorio che pesava sulla prevedibilità dei rendimenti degli impianti già in esercizio. La certezza del diritto sugli incentivi maturati è una condizione essenziale per mantenere la fiducia degli investitori istituzionali in un comparto in piena evoluzione. I numeri aiutano a inquadrare la posta in gioco: al 30 giugno 2026 il sistema conta 3.630 comunità energetiche attive per 302,9 MW di potenza, e a giugno le fonti rinnovabili hanno coperto il 54,5% della domanda elettrica nazionale.

Il messaggio per il Gestore è esplicito: un accertamento tecnico non può diventare uno strumento sottratto ai termini della decadenza e dell’annullamento in autotutela. La partita sulla stabilità degli incentivi non si chiude qui, ma il principio di legalità dell’azione amministrativa esce rafforzato, offrendo uno scenario più certo alla trasformazione del sistema elettrico.

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