Iperammortamento, 9,8 mld: autoproduzione e accumuli finali

Da mezzogiorno del 15 ottobre 2026 la piattaforma del GSE accetta le comunicazioni di completamento degli investimenti del Nuovo Piano Transizione 5.0. Per il sistema energetico la notizia non è l'adempimento in sé, ma il perimetro che si chiude: tra i beni agevolabili rientrano gli impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, stoccaggi compresi, dentro una misura da 9,8 miliardi di euro che opera come deduzione fiscale e non come credito d'imposta. La finestra resta aperta fino al 15 novembre 2028.

Al GSE si chiude un percorso in tre fasi

Possono accedere le imprese che hanno già ricevuto esito positivo dalla comunicazione di conferma. La procedura disegnata dal decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026 è composta da tre fasi obbligatorie e sequenziali — preventiva, conferma, completamento — e l'ultima è stata disposta con decreto direttoriale MIMIT del 14 ottobre 2026, in attuazione del decreto interministeriale del 7 maggio 2026, firmato dal ministro Adolfo Urso di concerto con il MEF.

Il calendario racconta quanto la macchina sia già avanti: la piattaforma per la comunicazione preventiva è attiva dal 12 giugno 2026, quella per la conferma dal 21 luglio 2026. La conferma va trasmessa entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE e attesta il pagamento dell'ultima quota necessaria a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Il GSE comunica l'esito entro dieci giorni dalla ricevuta di invio, oppure chiede integrazioni da trasmettere nei dieci successivi. Per i beni in leasing finanziario il requisito del 20% si soddisfa con la stipula del contratto e con l'ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente.

Sul volume delle adesioni, Rinnovabili parla di oltre 16.500 domande inviate in pochi mesi e di un avvio "da record", senza precisare a quale delle fasi si riferisca il conteggio. La stessa testata attribuisce il termine del 15 novembre 2028 alle "comunicazioni di conferma", mentre pv magazine Italia e PMI.it indicano quella data come scadenza della comunicazione di completamento: la discrepanza è nella rubrica, non nella sostanza della procedura.

Cosa entra nel perimetro agevolabile

L'agevolazione copre due categorie di investimento. La prima comprende i beni materiali e immateriali strumentali nuovi elencati negli Allegati IV e V della Legge 199/2025, che sostituiscono i precedenti Allegati A e B di Industria 4.0, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La seconda riguarda i beni materiali nuovi destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio.

pv magazine Italia riassume la misura lungo tre direttrici: adozione di tecnologie avanzate e digitali, digitalizzazione dei processi aziendali e transizione energetica. Il vincolo Made in Europe è stato soppresso dall'articolo 7 del D.L. 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026, ma non per i moduli fotovoltaici, per i quali continuano ad applicarsi categorie e requisiti della normativa dedicata.

Sui beni immateriali possono accedere i software acquisiti come beni ammortizzabili, compresi nell'Allegato V e interconnessi. Restano fuori i canoni relativi a cloud, SaaS e modelli as-a-service: secondo la risposta del Governo all'interrogazione parlamentare n. 5-05448, MIMIT e MEF stanno valutando una modifica normativa per ammetterli, e fino ad allora quei costi non sono inseribili. Il completamento coincide, per i beni degli Allegati IV e V, con la data di effettuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR; gli investimenti completati nel 2026 possono comprendere ordini effettuati nel 2025.

Pannelli solari e armadi di accumulo su un tetto industriale, simbolo dell'autoproduzione di energia rinnovabile
Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per l'autoconsumo rientrano tra i beni agevolabili del nuovo Piano Transizione 5.0.

Gli scaglioni e quanto vale davvero la maggiorazione

Il meccanismo è progressivo per annualità. La tabella riassume le aliquote.

Quota di investimenti completatiMaggiorazione
Fino a 2,5 milioni di euro180%
Da 2,5 a 10 milioni di euro100%
Da 10 a 20 milioni di euro50%
Oltre 20 milioni di euroNessuna

Il calcolo derivato aiuta a leggere la scala. Su 20 milioni di euro completati in un solo esercizio la maggiorazione vale 4,5 milioni (180% sui primi 2,5) più 7,5 milioni (100% sulla quota fino a 10) più 5 milioni (50% sulla quota fino a 20), cioè 17 milioni, pari all'85% dell'investimento. Gli scaglioni si azzerano all'inizio di ogni esercizio: due investimenti da 2,5 milioni completati in due annualità diverse generano 4,5 milioni di maggiorazione ciascuno, quindi 9 milioni; gli stessi 5 milioni completati in un unico anno valgono invece 4,5 più 2,5, ossia 7 milioni. Il calendario dei completamenti diventa così una variabile fiscale, non solo industriale.

C'è una seconda differenza rispetto al passato. In presenza di perdita fiscale la deduzione maggiorata concorre alla formazione della perdita e segue le regole ordinarie di riporto del TUIR: un meccanismo che distingue l'iperammortamento dai crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0, utilizzabili anche senza reddito imponibile.

Perizia, certificazione e due monitoraggi l'anno

La comunicazione di completamento deve riportare gli estremi delle fatture relative ai costi agevolabili e attestare il possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. La perizia è richiesta per tutti gli investimenti: il decreto interministeriale 7 maggio 2026 non prevede soglie di esonero per i beni di valore inferiore. Nessuno sconto nemmeno sul perimetro: la comunicazione finale non può riguardare beni diversi né importi superiori a quelli già confermati.

Alle tre fasi principali si aggiungono due comunicazioni di monitoraggio della spesa, da inviare entro il 20 gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, dalla prima prenotazione fino al termine di fruizione dell'agevolazione. In tutto cinque adempimenti: la mancata trasmissione di uno solo impedisce il perfezionamento della procedura. Sul sito del GSE sono disponibili il modello, le istruzioni operative e la guida aggiornata alla piattaforma NPTR5.

Cosa cambia per chi investe in autoproduzione

Una lettura possibile è che la natura fiscale dell'incentivo — deduzione spalmata sul piano di ammortamento, non credito cedibile — tenda a orientare il bacino dei beneficiari verso imprese con reddito imponibile capiente, o con perdite da riportare secondo il TUIR.

Il punto operativo è questo: con scaglioni che si azzerano ogni anno e una deduzione che segue l'ammortamento, per gli investimenti energetici la data di completamento sembra pesare quanto l'importo. Chi pianifica più interventi in un orizzonte pluriennale avrebbe, dentro le regole della misura, un margine di ottimizzazione che non dipende dal costo del bene ma dal suo calendario.

Fonti

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